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Elcart Distribution S.p.A. è attenta ai temi della sostenibilità e del rispetto dell’ambiente, consapevole del loro ruolo strategico in tutti i processi aziendali.
In particolare Elcart opera al fine di minimizzare l'impatto ambientale sia attraverso la commercializzazione di prodotti in piena ottemperanza di tutte le normative rilevanti in termini di risparmio energetico, e minimizzazione dei rischi ambientali, sia attraverso l’utilizzo di packaging e imballaggi ecosostenibili.
Il packaging dei nostri prodotti è pensato per un mercato attento all’ambiente e ad un modello di sviluppo sostenibile. Le confezioni, prive di plastica, sono realizzate con materiali ecosostenibili che minimizzano l'impatto ambientale. Ogni aspetto del nostro packaging e dei nostri imballaggi è concepito per essere funzionale, massimizzando l'efficienza di spazio e trasporto, garantendo al contempo la massima qualità e sicurezza dei prodotti, secondo i seguenti principi:
DEFINIZIONI:
Packaging: per packaging si intende il confezionamento dei singoli prodotti commercializzati. Il nostro obiettivo è di eliminare i materiali non ecosostenibili dai packaging dei nostri prodotti. Ai sensi della normativa DLGS 116 del 03/09/2020 che recepisce la Direttiva UE 2018/851 e 2018/852 in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggi, stiamo aggiornando i nostri packaging con le diciture richieste per la gestione dello smaltimento dei materiali.
Imballaggio: per imballaggio si intendono i materiali utilizzati per confezionare e spedire gli ordini dei clienti (scatole, riempitivo scatole ecc.).
L’ 8 giugno 2011 il Parlamento europeo ha promulgato le direttive aventi come principale obiettivo la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento di sostanze ritenute pericolose. In particolare, le direttive 2011/65/UE e 2015/863/EU, conosciute anche con l'acronimo di RoHs, tendono a limitare l'uso di sostanze pericolose in apparecchiature elettriche ed elettroniche.La suddetta direttiva è stata recepita in Italia dal decreto legislativo n. 27 del 04/03/2014.
Ai sensi della Direttiva RoHs, le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse nel mercato comunitario non dovranno più contenere, in quantità superiori a quelle consentite, le seguenti sostanze:
La direttiva RoHs si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche ("AEE") indicate nell'allegato 1 A della Direttiva RAEE:
Ai sensi della direttiva RoHs, si intendono per AEE le apparecchiature -rientranti nel sopraindicato elenco- che per un corretto funzionamento dipendono da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di queste correnti e campi, progettate per essere usate con una tensione non superiore ai 1.000 Volt per la corrente alternata e a 1.500 Volt per la corrente continua.
La Direttiva RoHs non si applica ai componenti o ai sottoinsiemi, ma ai prodotti finiti. Tuttavia affinché un prodotto finito possa essere conforme alla Direttiva è necessario che anche tutti i componenti che lo compongono siano conformi al limite di utilizzo delle sostanze bandite.
Immissione nel mercato comunitario / Conformità CE
La direttiva RoHs si applica alle AEE, come sopra definite, e alla loro relativa conformità CE
I beni si intendono immessi nel mercato comunitario quando sono importati da un paese extra UE oppure quando sono prodotti e resi disponibili per la vendita all'interno della UE.
La direttiva RoHs prevede due macro-tipologie di esenzioni: esenzioni generali ed esenzioni specifiche.
Esenzioni generali: sono escluse dall'applicazione della direttiva RoHs le seguenti categorie di prodotti:
Esenzioni specifiche riportate nell’allegato 3 del Dlgs. 27 del 04/03/2014: tali esenzioni riguardano specifiche sostanze in relazione a particolari impieghi e sono soggette a continui aggiornamenti. Citiamo di seguito le più rilevanti:
Mercurio
in lampade a mercurio ad alta pressione (vapore)
in lampade ad alogenuri metallici
Piombo
nel vetro di tubi catodici, componenti elettronici e tubi fluorescenti
come elemento di lega in acciaio contenente una percentuale di piombo fino allo 0,35%, alluminio contenente fino allo 0,4 di piombo
come elemento di lega in rame contenente una percentuale di piombo fino al 4%
in leghe saldanti ad alta temperatura (Es. leghe saldanti stagno-piombo contenenti più dell'85% di piombo)
in parti elettroniche in ceramica (Es. dispositivi piezo-elettronici)
Rivestimenti in cadmio
Nei contatti dei componenti elettrici eccetto per le applicazioni vietate relative alle restrizioni sul commercio e l'uso di alcune sostanze e preparazioni pericolose.
Cromo esavalente
Come rivestimento anti corrosione dei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento.
Elcart è costantemente impegnata nella individuazione di prodotti conformi alla normativa RoHs. Le dichiarazioni di conformità si basano sulle indicazioni che ci pervengono dai nostri fornitori. Nessuna garanzia specifica viene data circa l'accuratezza di tali informazioni, se non nei limiti di quanto comunicato esplicitamente dai fornitori.
Per quanto riguarda talune categorie di prodotti da noi commercializzate (es. semiconduttori della Atmel, Agilent Technologies, Philips, STmicroelectronics, National, Toshiba, Freescale Semiconductor, Fujitsu, Infineon Technologies, Intercil, Samsung, ON semiconductor, Fairchild semiconductor, Texas Instruments, Wishay, Diotec, Taiwan semiconductor e i prodotti Tyco) i dati presenti su questo sito non si basano su dichiarazioni esplicite dei fornitori ma sulle informazioni pubblicate nei siti dei produttori, cui rinviamo per maggiori dettagli. Al fine di informare in modo tempestivo la nostra Clientela, abbiamo ritenuto utile contraddistinguere nel modo seguente lo stato di conformità dei prodotti da noi trattati:
CONFORME/COMPLIANCE: Sono contraddistinti con questo simbolo tutti quei prodotti dei quali il fornitore ci ha garantito la conformità alla Direttiva RoHs e di cui abbiamo una giacenza totalmente conforme.
ESENTI: Sono contraddistinti con questo simbolo i prodotti che risultano, sulla base delle dichiarazioni del fornitore, esenti dall'applicazione della Direttiva RoHs.
SENZA PIOMBO: Sono contraddistinti con questo simbolo tutti quei prodotti per i quali il fornitore ci ha garantito l'assenza di piombo e di cui abbiamo una giacenza totalmente conforme.
Invitiamo la nostra clientela a contattare i nostri uffici commerciali, per verificare la conformità alla direttiva RoHs dei prodotti non contraddistinti da nessun simbolo.
Cosa sono i RAEE
I RAEE sono i Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, ovvero tutte le Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) che, qualora l’utilizzatore decida di disfarsene, diventano rifiuti. Tali rifiuti non possono essere gettati nei normali cassonetti o smaltiti in discarica, ma necessitano di una raccolta separata al fine di recuperare le molte materie riciclabili (metalli, plastiche, vetro, ecc.) e di smaltire in sicurezza le componenti inquinanti.
Sulle AEE è apposto il simbolo sopra riportato che indica l’obbligo di raccolta separata del rifiuto e il divieto di smaltirlo come rifiuto indifferenziato. Il mancato rispetto di tali norme di comportamento può essere soggetto a sanzioni amministrative da parte delle autorità competenti.
Norme di riferimento - D. Lgs. 49/2014
Con il D. Lgs. 49/2014 il legislatore italiano ha attuato la direttiva 2012/19/EU sui RAEE, con lo scopo di proteggere l'ambiente e la salute umana, in particolare:
a) prevenendo o riducendo gli impatti negativi derivanti da progettazione e produzione delle AEE e dalla gestione dei RAEE;
b) migliorando l'efficacia dell'uso delle risorse in questo ambito per conseguire obiettivi di sviluppo sostenibile.
DA UTENTE DETENTORE
Ai fini di una corretta gestione dei RAEE domestici è necessario che anche gli utilizzatori finali, ovvero i consumatori, diano il loro concreto contributo. In particolare, i consumatori hanno l’obbligo di non smaltire i RAEE come comuni rifiuti urbani, ma attraverso la raccolta differenziata di questa tipologia di rifiuti attraverso due modalità di consegna:
Riportato sulle istruzioni: Informazione agli utilizzatori ex art. 26 D.Lgs. 49/2014
Ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
Il simbolo del cassonetto barrato, riportato sull’apparecchiatura o sulla sua confezione, indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo.
L’utilizzatore dovrà pertanto conferire gratuitamente l’apparecchiatura, giunta a fine vita, agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici oppure riconsegnarla al rivenditore secondo le seguenti modalità:
L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclo, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il riutilizzo, riciclo e/o recupero dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura.
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.
ELCART è un produttore di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) e, in quanto tale, adempie agli obblighi in materia di gestione dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) previsti dal Decreto Legislativo n. 49/2014, attraverso l’adesione ai sistemi collettivi del Sistema Erion (www.erion.it ).
L’obiettivo della normativa è quello di garantire la corretta gestione ambientale di tale tipologia di rifiuti evitando la loro dispersione nell’ambiente, promuovendo il recupero e il riciclo. La normativa attribuisce a diversi soggetti pubblici e privati un ruolo nella filiera del ritiro, trasporto, recupero e trattamento.
In base a quanto stabilito dal sopracitato decreto, il finanziamento e la gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici – ovvero delle attività di ritiro, trasporto nonché delle operazioni di trattamento adeguato, di recupero e di smaltimento – è a carico del produttore di AEE.
ELCART è iscritta al Registro nazionale dei produttori di AEE con numero d’iscrizione: IT 16010000009117 e ottempera a tale compito aderendo ai sistemi collettivi del Sistema Erion che stabiliscono i contributi necessari per garantire la corretta gestione dei RAEE.
Erion ha quindi il compito di garantire, per conto dei Produttori aderenti, il corretto trattamento dei RAEE, delle pile e accumulatori, massimizzando il recupero e il riciclo.
Per quanto riguarda i RAEE domestici, le pile e gli accumulatori portatili, questi vengono prelevati presso i Centri di Raccolta comunali o presso i grandi punti vendita e trasportati in impianti specializzati per il corretto trattamento di questa tipologia di rifiuti.
Relativamente poi ai RAEE professionali – ovvero i RAEE non provenienti dai nuclei domestici ma da utenti professionali quali aziende e attività amministrative ed economiche – il D. Lgs. 49/2014 prevede che il finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto e trattamento adeguato, recupero e smaltimento, sia a carico del produttore che fornisce una nuova apparecchiatura di tipo equivalente (cd. Ritiro 1:1), qualora si tratti di RAEE derivanti da AEE immesse sul mercato prima del 31 dicembre 2010. Per i RAEE derivanti da AEE immesse sul mercato dal produttore a seguito di tale data, il finanziamento della gestione RAEE è a carico del produttore che l’ha immessa sul mercato e che può essere contattato dal cliente B2B.
ECO CONTRIBUTO RAEE (ECR)
Per tutti i prodotti soggetti al finanziamento dei RAEE l’eco contributo verrà internalizzato nel prezzo di vendita e su tutte le nostre fatture a fianco del prezzo degli articoli soggetti apparirà la dicitura (R) che indica che l'eco-contributo RAEE è stato internalizzato.
La Direttiva 2009/125/CE - Energy-related-Products (ErP) anche nota come Eco-design - riformula la Direttiva 2005/32/CE (EuP) ed è una direttiva-quadro che attraverso regolamenti attuativi regola i requisiti di eco-design per tutti i prodotti che utilizzano energia, eccetto quelli del settore trasporti.
La direttiva prevede l’elaborazione di specifiche cui i prodotti connessi all’energia, oggetto delle misure di esecuzione, devono ottemperare per essere immessi sul mercato e/o per la loro messa in servizio. Essa contribuisce allo sviluppo sostenibile accrescendo l’efficienza energetica e il livello di protezione ambientale, migliorando allo stesso tempo la sicurezza dell’approvvigionamento energetico.
Norme di riferimento - D. Lgs. 188/2008 e Regolamento (UE) 2023/1542
Con il Decreto Legislativo n. 188 del 20 novembre 2008 che recepisce la direttiva europea 2006/66/CE, si disciplina l'immissione sul mercato italiano delle batterie nonché la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di batterie al fine di promuovere un elevato livello di raccolta e di riciclo.
A febbraio 2024 è entrato in vigore il nuovo Regolamento europeo 2023/1542 che abroga la direttiva 2006/66/CE con effetto a decorrere dal 18 agosto 2025, data in cui avrà efficacia il Capo VIII del Regolamento che disciplina la gestione dei rifiuti di batterie
Cosa si intende per rifiuti di pile e accumulatori?
Si definisce «batteria» qualsiasi dispositivo che eroga energia elettrica ottenuta mediante trasformazione diretta di energia chimica, con stoccaggio interno o esterno, costituito da uno o più elementi o moduli di batteria o da pacchi batterie non ricaricabili o ricaricabili e che comprende le batterie che sono state sottoposte alla preparazione per il riutilizzo o alla preparazione per il cambio di destinazione, al cambio di destinazione o alla ri-fabbricazione;
Nel momento in cui il detentore della batteria si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi della batteria stessa questa diventa un «rifiuto di batteria».
Quali sono i soggetti obbligati?
PRODUTTORE:
Come definito dalla normativa, il produttore è qualsiasi fabbricante, importatore o distributore che per la prima volta immette una batteria sul mercato italiano.
Di conseguenza, chi importa e immette per primo sul mercato apparecchiature nelle quali sono incorporate batterie, ricade nella definizione di “produttore” di batterie, assumendo così la responsabilità estesa del Produttore, ovvero il soggetto che ha l’onere del finanziamento e della corretta gestione dei rifiuti di batterie.
DISTRIBUTORE:
Come definito dalla normativa, il "distributore" di batterie è qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di approvvigionamento, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette la batteria a disposizione sul mercato.
Ad oggi la normativa non prevede un livello minimo di quantitativi/fatturati di vendita, al di sotto dei quali il punto di distribuzione possa ritenersi esonerato dalla definizione di legge e dalle relative obbligazioni.
I distributori devono:
UTILIZZATORE FINALE:
Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti di batterie portatili è necessario che anche gli utilizzatori finali, ovvero i consumatori, diano il loro concreto contributo, smaltendo tali rifiuti attraverso la raccolta differenziata, per consentirne un adeguato trattamento e riciclo al fine di tutelare l'ambiente e la salute umana. Il mancato rispetto di tali norme può essere soggetto a sanzioni amministrative da parte delle autorità competenti
I consumatori possono conferire le batterie portatili esauste presso i centri di raccolta comunali (ove presenti) oppure presso i contenitori messi a disposizione dagli enti locali dislocati sul territorio e dai punti vendita di batterie. I rivenditori, infatti, hanno l’onere di ritirarle gratuitamente e senza obbligo di acquisto di nuove.
La raccolta delle batterie industriali viene svolta gratuitamente dal Produttore (obbligato per legge alla gestione del fine vita delle batterie immesse sul mercato) o, se designate, dalle organizzazioni per l’adempimento della Responsabilità estesa del produttore (PRO).
Il servizio di ritiro viene effettuato presso tutti quei soggetti che detengono il rifiuto i quali possono concordare direttamente con il produttore (obbligato per legge alla gestione del fine vita degli accumulatori immessi sul mercato) o con i sistemi PRO, le migliori condizioni operative per ottimizzare le attività di raccolta.
Per qualunque soggetto produttore o detentore di rifiuti di batterie industriali e/o per veicoli che abbia necessità di disfarsene, il servizio di ritiro potrà quindi svolgersi nelle seguenti modalità alternative:
INFORMAZIONE AGLI UTILIZZATORI DI PILE E ACCUMULATORI
Ai sensi dell’art.22 del Decreto Legislativo 188 del 20 novembre 2008 “Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti
Il simbolo del cassonetto barrato, riportato sul prodotto o sulla sua confezione indica che le batterie, alla fine della propria vita utile devono essere raccolte separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo. Le batterie, infatti, possono contenere sostanze pericolose per l’ambiente e la salute umane o materiali che possono essere riciclati.
L’utente dovrà, pertanto, conferire gratuitamente la batteria giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarla al rivenditore. Si ricorda che le batterie devono essere rimosse dall’apparecchiatura, se removibili, prima che questa sia conferita come rifiuto.
In aggiunta al simbolo, le batterie contenenti più di 0,002 per cento di cadmio (simbolo chimico Cd) o più di 0,004 per cento di piombo (simbolo chimico Pb) sono contrassegnati con il simbolo chimico del relativo metallo, apposto sotto al cassonetto.
L’adeguata raccolta differenziata delle batterie a fine vita per l’avvio successivo al riciclo, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il riutilizzo, riciclo e/o recupero dei materiali di cui essi sono composti.
Lo smaltimento abusivo di batterie da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.
ELCART è un produttore di batterie portatili e industriali e, in quanto tale, adempie agli obblighi in materia di gestione dei Rifiuti di Batterie previsti dal Decreto Legislativo n. 188/2008.
L’obiettivo della normativa è quello di garantire la corretta gestione ambientale di questi rifiuti evitandone la dispersione nell’ambiente e promuovendone il recupero e il riciclo. La normativa attribuisce a diversi soggetti pubblici e privati un ruolo nella filiera del ritiro, trasporto, recupero e trattamento. In particolare, prevede che il finanziamento e la gestione dei rifiuti di batterie – ovvero delle attività di ritiro, trasporto nonché delle operazioni di trattamento adeguato, recupero e smaltimento – sia a carico del produttore.
A tal fine, ELCART ha aderito a Erion Energy, sistema collettivo del Sistema Erion (www.erion.it ) che garantisce la corretta gestione dei rifiuti di batterie su tutto il territorio italiano. ELCART è inoltre iscritta al Registro nazionale dei produttori di batterie con numero d’iscrizione: IT16010P00003960
ECO CONTRIBUTO PILE ED ACCUMULATORI
Dal 1° marzo 2011, ELCART ha internalizzato nel prezzo di vendita il contributo ambientale previsto per la corretta gestione dei rifiuti di batterie; pertanto, su tutte le nostre fatture gli articoli soggetti a tale contributo verranno evidenziati con il simbolo (# cancelletto) che indica che l'eco-contributo è stato internalizzato.