


Elcart Distribution S.p.A. è attenta ai temi della sostenibilità e del rispetto dell’ambiente, consapevole del loro ruolo strategico in tutti i processi aziendali.
Elcart opera nel pieno rispetto della normativa vigente in materia ambientale, concentrando i propri sforzi nella riduzione dell’inquinamento e minimizzazione dei rischi ambientali.

Il 27 gennaio 2003 il Parlamento europeo ha promulgato due direttive aventi come principale obiettivo la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento di sostanze ritenute pericolose. In particolare, la direttiva 2002/95/CEE, conosciuta anche con l'acronimo di RoHs, tende a limitare l'uso di sostanze pericolose in apparecchiature elettriche ed elettroniche, mentre la Direttiva 2002/96/CEE, conosciuta anche con l'acronimo di RAEE, definisce i criteri per la raccolta, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Tali direttive sono state recepite in Italia dal decreto legislativo n. 151 del 25/07/2005.

Ai sensi della Direttiva RoHs, a partire dal 1° luglio 2006 le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse nel mercato comunitario non dovranno più contenere, in quantità superiori a quelle consentite, le seguenti sostanze:

La direttiva RoHs si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche ("AEE") indicate nell'allegato 1 A della Direttiva RAEE:
Ai sensi della direttiva RoHs, si intendono per AEE le apparecchiature -rientranti nel sopraindicato elenco- che per un corretto funzionamento dipendono da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di queste correnti e campi, progettate per essere usate con una tensione non superiore ai 1.000 Volt per la corrente alternata e a 1.500 Volt per la corrente continua.
La Direttiva RoHs non si applica ai componenti o ai sottoinsiemi, ma ai prodotti finiti. Tuttavia affinché un prodotto finito possa essere conforme alla Direttiva è necessario che anche tutti i componenti che lo compongono siano conformi al limite di utilizzo delle sostanze bandite.
Immissione nel mercato comunitarioLa direttiva RoHs si applica alle AEE, come sopra definite, immesse sul mercato comunitario dopo il 1 luglio 2006./
I beni si intendono immessi nel mercato comunitario quando sono importati da un paese extra UE oppure quando sono prodotti e resi disponibili per la vendita all'interno della UE. Pertanto, anche successivamente al 1 luglio 2006 sarà possibile vendere articoli non conformi alla Direttiva RoHs, purché siano stati importati o prodotti nella UE prima di tale data.

La direttiva RoHs prevede due macro tipologie di esenzioni: esenzioni generali ed esenzioni specifiche.
Esenzioni generali: sono escluse dall'applicazione della direttiva RoHs le seguenti sei categorie di prodotti:
A queste sei categorie vanno anche aggiunti i pezzi di ricambio per la riparazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 1° luglio 2006.
Esenzioni specifiche: tali esenzioni riguardano specifiche sostanze in relazione a particolari impieghi e sono soggette a continui aggiornamenti. Citiamo di seguito le più rilevanti:
Mercurioin lampade fluorescenti compatte con non più di 5mg per lampada
in lampade fluorescenti a tubo, per uso generale, con le seguenti limitazioni:
nel vetro di tubi catodici, componenti elettronici e tubi fluorescenti
come elemento di lega in acciaio contenente una percentuale di piombo fino allo 0,35‰, alluminio contenente fino allo 0.4 di piombo
come elemento di lega in rame contenente una percentuale di piombo fino al 4‰
in leghe saldanti ad alta temperatura (Es. leghe saldanti stagno-piombo contenenti più dell'85‰ di piombo)
in leghe saldanti per server e sistemi singoli o multipli di archiviazione dati (esenzione garantita fino al 2010)
in leghe saldanti nelle apparecchiature per infrastrutture di reti per commutazione, segnalazione, trasmissione, così come nella gestione delle reti di telecomunicazione
in parti elettroniche in ceramica (Es. dispositivi piezo-elettronici)
Rivestimenti in cadmioNei contatti dei componenti elettrici eccetto per le applicazioni vietate dalla Direttiva 91/338 EEC (1) a rettifica della Direttiva 76/769/EEC (2) relativa alle restrizioni sul commercio e l'uso di alcune sostanze e preparazioni pericolose.
Cromo esavalenteCome rivestimento anticorrosione dei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento.

Elcart è costantemente impegnata nella individuazione di prodotti conformi alla normativa RoHs. Le dichiarazioni di conformità si basano sulle indicazioni che ci pervengono dai nostri fornitori. Nessuna garanzia specifica viene data circa l'accuratezza di tali informazioni, se non nei limiti di quanto comunicato esplicitamente dai fornitori.
Per quanto riguarda talune categorie di prodotti da noi commercializzate (es. semiconduttori della Atmel, Agilent Technologies, Philips, STmicroelectronics, National, Toshiba, Freescale Semiconductor, Fujitsu, Infineon Technologies, Intercil, Samsung, ON semiconductor, Fairchild semiconductor, Texas Instruments, Wishay, Diotec, Taiwan semiconductor e i prodotti Tyco) i dati presenti su questo sito non si basano su dichiarazioni esplicite dei fornitori ma sulle informazioni pubblicate nei siti dei produttori, cui rinviamo per maggiori dettagli. Al fine di informare in modo tempestivo la nostra Clientela, abbiamo ritenuto utile contraddistinguere nel modo seguente lo stato di conformità dei prodotti da noi trattati:
CONFORME/COMPLIANCE: Sono contraddistinti con questo simbolo tutti quei prodotti dei quali il fornitore ci ha garantito la conformità alla Direttiva RoHs e di cui abbiamo una giacenza totalmente conforme.
ESENTI: Sono contraddistinti con questo simbolo i prodotti che risultano, sulla base delle dichiarazioni del fornitore, esenti dall'applicazione della Direttiva RoHs.
SENZA PIOMBO: Sono contraddistinti con questo simbolo tutti quei prodotti per i quali il fornitore ci ha garantito l'assenza di piombo e di cui abbiamo una giacenza totalmente conforme.
Invitiamo la nostra clientela a contattare i nostri uffici commerciali, per verificare la conformità alla direttiva RoHs dei prodotti non contraddistinti da nessun simbolo.

Che cos'è il Decreto RAEE?
Il Decreto Legislativo 151/2005 "RAEE" recepisce le direttive europee 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE sulle restrizioni dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE).
Cosa prevede il Decreto?
Dal 1° Settembre 2007 parte il sistema per la raccolta separata e lo smaltimento del Rifiuto Elettrico ed Elettronico (RAEE)..
Che cosa significa RAEE?
RAEE è l'acronimo che indica i Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, equivalente all'acronimo europeo di WEE (Waste of Electric and Electronic Equipment). Per RAEE si intende il rifiuto generato dalle apparecchiature, dagli strumenti e dai dispositivi, alimentati con energia elettrica da rete o da batterie, ovvero:

Quali sono i soggetti obbligati (Art.3, Decreto RAEE)?
Il Produttore
Il Produttore è chiunque: FABBRICA o ASSEMBLA e vende in Italia AEE recanti il proprio marchio; RIMARCHIA e vende in Italia AEE prodotte da altri fornitori; IMMETTE per primo in Italia AEE e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza, ovvero:
Per la normativa RAEE, anche il "distributore - produttore" (ES. Elcart) che immette sul mercato italiano AEE che recano il suo marchio e sono fabbricate in Italia o che ha importato direttamente sarà considerato "produttore"..
Il Distributore
Il Distributore è colui che, ultimo nella catena commerciale, vende apparecchiature elettriche ed elettroniche AEE all'utente finale.
Quali sono gli adempimenti di legge?
Il Distributore (Rivenditore) allorché fornisce una nuova apparecchiature elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, ha, tra l'altro, l'obbligo, nei confronti dell'acquirente (utente finale), di ritirare gratuitamente, in ragione di uno contro uno, un'apparecchiatura a fine vita (di tipo equivalente).
Tutte le apparecchiature, ritenute non reimpiegabili, dovranno essere conferite dal distributore ai Centri di Raccolta pubblici (CdR). I CdR dovranno garantire l'accessibilità e le funzionalità delle infrastrutture e dovranno permettere agli utenti finali ed ai distributori di conferire gratuitamente i RAEE.
L'utente detentore di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica AEE domestica, nel momento in cui vuole disfarsene, potrà:
Il Produttore dovrà fare in modo che a partire dal 1°settembre 2007 tutte le AEE introdotte nel mercato italiano rechino il simbolo il simbolo del "cassonetto barrato" (Fig.1) in modo chiaro e indelebile, oltre alle informazioni per l'utente contenute nelle istruzioni (Fig.2).
Ciò renderà facilmente riconoscibili quei prodotti che dovranno essere soggetti a raccolta separata.
Il Produttore dovrà inoltre farsi carico dei costi dell'operazione:
Sebbene la legge preveda la responsabilità finanziaria del produttore per la gestione dei RAEE, anche l'utente, in realtà, ne sarà coinvolto con il trasferimento sul prezzo di vendita di una parte modesta dei costi di questa gestione.
Tale maggiorazione potrà essere incorporata nel prezzo finale di vendita.
Ricordiamo che, in base al D.Lgs. 151/05, da Febbraio 2011 l’ECR (eco-contributo) su tutti i prodotti delle Categorie da 2 a 10 cesserà di essere applicabile.

Per la gestione dei RAEE IT sul territorio italiano, Elcart Distribution S.p.A. ha aderito al consorzio EcoR'it.
Per maggiori informazioni consultate il sito web del consorzio www.ecorit.it
Conformemente al Decreto, Elcart appone su i propri prodotti (AEE) il simbolo del cassonetto barrato (Fig.1) e i relativi adempimenti di legge sono riportati sul libretto di istruzioni (Fig.2). Al fine di garantire la filiera distributiva fino all'utente finale, i costi di gestione dei RAEE che Elcart Distribution S.p.A. sosterrà, verranno inseriti nel prezzo di vendita.
(fig.1)
(fig.2)
Riportato sulle istruzioni:
Informazione agli utenti
Il simbolo riportato sull'apparecchiatura indica che il rifiuto deve essere oggetto di "raccolta separata".
Pertanto, l'utente dovrà conferire (o far conferire) il rifiuto ai centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni locali, oppure consegnarlo al rivenditore contro acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente.
La raccolta differenziata del rifiuto e le successive operazioni di trattamento, recupero e smaltimento favoriscono la produzione di apparecchiature con materiali riciclati e limitano gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute eventualmente causati da una gestione impropria del rifiuto.
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 50 e seguenti del D.Lgs. n. 22/1997
ECO CONTRIBUTO RAEE (ECR)
Con decorrenza 1° marzo 2011, per tutti i prodotti soggetti a RAEE l’eco contributo verrà internalizzato nel prezzo di vendita e su tutte le nostre fatture a fianco del prezzo degli articoli soggetti apparirà la dicitura (R) che indica che l'eco-contributo RAEE è stato internalizzato .

Che cos'è il Decreto PILE ED ACCUMULATORI?
Con il Decreto Legislativo n. 188 del 20 novembre 2008 che recepisce la direttiva europea 2006/66/CE, si disciplina l’immissione sul mercato italiano delle pile e degli accumulatori nonché la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile ed accumulatori.
Il provvedimento si propone di ridurre al minimo la produzione di rifiuti derivanti dalla dismissione di pile ed accumulatori, favorendo la raccolta dei rifiuti al fine del loro reimpiego, del riciclo o del recupero, contribuendo in tal modo alla tutela, alla salvaguardia e al miglioramento della qualità dell'ambiente.

Quali sono i soggetti obbligati?
PRODUTTORE:
Come definito dalla normativa, il “produttore” di pile ed accumulatori è il soggetto responsabile della prima vendita o importazione sul mercato italiano di:
Di conseguenza, anche l’importazione diretta senza intermediari sul mercato italiano di apparecchiature nelle quali sono incorporate pile o accumulatori, implica che il soggetto importatore ricade nella definizione di “produttore” di pile/accumulatori, divenendo così destinatario degli obblighi e oneri di questa normativa.
DISTRIBUTORE:
Come definito dalla normativa, il "distributore" di pile ed accumulatori è il soggetto responsabile della vendita diretta ad un utilizzatore finale (consumatore) di pile, pile a bottone (anche piccolissime), pacchi batteria, accumulatori portatili, industriali o per veicoli.
Ad oggi la normativa non prevede un livello minimo di quantitativi/fatturati di vendita, al di sotto dei quali il punto di distribuzione possa ritenersi esonerato dalla definizione di legge e dalle relative obbligazioni.
I distributori devono:
UTILIZZATORE:
Ogni utilizzatore di pile e batterie deve contribuire, adottando comportamenti responsabili, alla protezione dell’ambiente.
NON disperderle nell’ambiente, NON smaltirle nel bidone indifferenziato
segui il simbolo della raccolta separata e farai bene all’ambiente!
Il bidone barrato è il simbolo della raccolta separata

Con l'introduzione del D.lgs 188 del 20/11/2008 (attuazione della Direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE), i produttori e gli importatori hanno la responsabilità finanziaria attraverso l'iscrizione al Registro produttori ed ai Consorzi obbligatori della raccolta e dello smaltimento delle pile ed accumulatori.
Per la gestione delle pile ed accumulatori IT sul territorio italiano, Elcart Distribution S.p.A. ha aderito al consorzio EcoR'it.
Per maggiori informazioni consultate il sito web del consorzio www.ecorit.it
Conformemente al Decreto, Elcart appone su i propri prodotti (pile ed accumulatori) il simbolo del cassonetto barrato (Fig.1). Al fine di garantire la filiera distributiva fino all'utente finale, i costi di gestione delle pile ed accumulatori che Elcart Distribution S.p.A. sosterrà, verranno inseriti nel prezzo di vendita.
(fig.1)
ECO CONTRIBUTO PILE ED ACCUMULATORI
Con decorrenza 1° marzo 2011, per tutti i prodotti soggetti a PILE ED ACCUMULATORI l’eco contributo per la raccolta , il trattamento e lo smaltimento delle batterie esauste verrà internalizzato nel prezzo di vendita e su tutte le nostre fatture gli articoli soggetti verranno evidenziati con il simbolo (# cancelletto) che indica che l'eco-contributo PILE ed ACCUMULATORI è stato internalizzato.